Decaduta l’ordinanza del Sindaco da oggi si torna con le ordinanze Regionali e Nazionali.
Angri. Dopo la stretta di una settimana del sindaco che, preoccupato dall’innalzarsi dell’indice di contagio, ha voluto per una settimana anticipare la chiusura delle attività per ridurre al minimo il contatto e la circolazione sul territorio comunale, da oggi si ritorna con gli orari di negozio previsti prima di questa ulteriore restrizione.
Ma siamo sempre in zona rossa.
Si tenga presente però che siamo sempre in zona rossa, i negozi aperti sono solo quelli di beni di prima necessità, non ci si può spostare all’interno del comune se non per motivi validi, muniti di autocertificazione, sono autorizzati l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e quella sportiva all’aperto ma solo in forma individuale, e si devono rispettare le altre regole previste dal Dpcm sulla zona rossa.
I bar e ristoranti sono ancora chiusi.
Questo decreto è in vigore fino al 21 marzo salvo proroghe, dipendenti dall’indice di contagio che purtroppo non diminuisce. In modo particolare bar e ristoranti sono chiusi, per loro resta consentito l’asporto fino alle 22 (fino alle 18 per i bar), a patto che il consumo non avvenga sul posto o nelle vicinanze, è permessa la consegna a domicilio senza limiti di orario. Sospesi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
Ulteriori strette nel periodo pasquale.
Nei giorni di Pasqua, il 3, 4 e 5 aprile, tutta l’Italia sarà in zona rossa per effetto del Decreto – legge del 12 marzo 2021.
Ancora, con decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021, sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole della Campania viene prorogata fino al 3 aprile. Con decorrenza dal 16 marzo e fino al 3 aprile, si legge nell’ordinanza, “è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale – si legge ancora – si svolgono in presenza soltanto ove detta modalità sia indispensabile e in ogni caso nei limiti previsti dall’articolo 25 comma 7 del Dpcm 2 marzo 2021”.